Quando viene accertata l’impossibilità di una ricostituzione dell’unità familiare, l’ordinamento interviene concedendo alla coppia la “separazione”. In questo caso interviene il tribunale che esercita un controllo sulla legittimità e sull’opportunità delle principali scelte della coppia (in particolare per quanto riguarda i figli minorenni).
Con la separazione i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e non devono più rispettare il dovere di fedeltà.
Tuttavia devono rispettare le regole contenute nel verbale di omologazione oppure nella sentenza del tribunale che pronuncia la separazione. Queste regole disciplinano i loro rapporti economici e soprattutto i loro rapporti personali ed economici con i figli minori (e con quelli divenuti successivamente maggiorenni purchè non economicamente autosufficienti e fin quando conviventi con il coniuge affidatario).
La separazione può essere consensuale o giudiziaria. Quest’ultima può contenere la domanda di addebito o meno.
La separazione consensuale presuppone l’accordo dei coniugi su tutte le condizioni che dovranno disciplinare i loro rapporti; in questo caso ogni decisione viene effettuata dai coniugi. Il tribunale si limita ad una azione di controllo. In caso di presenza di prole, il controllo del tribunale diventa più rilevante, dovendo verificare il rispetto della prevalenti esigenze dei minori
La separazione giudiziale si ha quando i coniugi non riescono a raggiungere un completo accordo e, dunque, devono chiedere al tribunale di stabilire le condizioni che dovranno disciplinare i loro rapporti.
Per la separazione consensuale, l'assistenza dell'avvocato non è necessaria, ma è comunque consigliabile nell'ipotesi in cui sussistano gravi motivi di contrasto oppure le parti non siano in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni della separazione.
Nella separazione giudiziale, l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria.
Affido della prole
E’ il tribunale a dichiarare a quale genitore affidare i figli, seguendo l'esclusivo interesse morale e materiale della prole. Le linee guida da adottare seguono il principio del minor danno derivante ai figli dalla disgregazione familiare tenendo conto della maggiore idoneità dell'uno o dell'altro genitore ad assicurare la tutela e lo sviluppo fisico, morale e psicologico del minore.
Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi. Fanno eccezione le decisioni di maggiore interesse per i figli, che vanno adottate da entrambi i genitori.
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
L’assegnazione della casa, se di proprietà comune o dell’altro coniuge, può essere trascritta nei registri immobiliari, divenendo tale destinazione opponibile al terzo acquirente della casa.
Se la casa è in locazione, l’assegnatario subentra nel contratto, previo avviso al proprietario.
Assegno di mantenimento.
Quando uno dei coniugi, cui non sia addebitabile la separazione, non abbia adeguati redditi propri e sussista una disparità economica con l'altro coniuge, il Tribunale attribuisce un assegno di mantenimento.
In tal caso ha diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, per il tenore di vita in precedenza.
Si perde il diritto all'assegno di mantenimento, quando sopravvengono giustificati motivi, in particolare se il coniuge beneficiario trova lavoro. Non è sufficiente la generica attitudine al lavoro.