Il principio di affidamento della prole ad entrambi i genitori denominato congiunto, o alternato in caso di residenza di un coniuge a notevole distanza, è stato novellato nel 1987 in sede di modifica della legge sul divorzio. Ed estende il suo effetto anche all'art. 155 c.c. che regola la separazione dei coniugi. Tale principio si adeguava alla sostituzione della patria potestà, di esclusiva pertinenza del padre, con la potestà genitoriale esercitata pariteticamente da entrambi i genitori.
Ciò non toglie che il principio fosse già stato applicato in precedenza, come risulta da una celebrata sentenza del 4 febbraio 1986 del tribunale di Piacenza, ed ancora più il là, dalla pubblicazione di Umberto Azzolina "La separazione personale dei coniugi", U.T.E.T. 1944, dove, a pagina 117 (Cap. III - Gli effetti della pronuncia di separazione per colpa - Principi di affidamento dei figli), si attesta : "g) l’affidamento dei figli può essere, ed è frequentemente in pratica, anche misto, nel senso cioè di spettare, per periodi di tempo predeterminati, alternativamente all’uno all’altro dei genitori. In tal modo, e specialmente nel caso di figlio unico, si rende possibile un periodico contatto con entrambi i genitori e si facilita il mantenimento di uguali vincoli affettivi tra questi e la prole."
In pratica sia l'art. 155 c.c. applicato in sede di separazione coniugale, antecedente la Costituzione e la legge sul divorzio, sia quest'ultima con relative modifiche, pur prescrivendo l'affido della prole al genitore più idoneo, lascia al giudice ampia discrezionalità di adottare " ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Contestualmente fu abolito il principio di "colpa", in genere riferita esclusivamente all'adulterio della moglie, poiché quello del marito non era considerato tale.
Sulla carta quindi i nostro ordinamento appare più che sufficiente a regolare una materia così delicata, senza risultare troppo invadente della sfera dei sentimenti e dei rapporti familiari.
Invero, più che applicarli, la giurisprudenza ha interpretato tali principi,, adeguandoli perlopiù agli interessi corporativi degli operatori del settore ed a quella propaganda pseudo femminista che ormai da lustri fomenta un generalizzato disprezzo sociale e genetico verso il genere umano maschile.
La distorsione sistematica della vigente normativa sta nella percentuale risibile con cui l'affido congiunto (o alternato) è applicato: media nazionale del 3 %.
E' sufficiente che un genitore - notoriamente la madre - ponga in essere un atteggiamento di conflittualità oppositiva per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli. Che comporta automaticamente il godimento gratuito della casa coniugale e relative suppellettili indipendentemente dal titolo di proprietà, un assegno per il mantenimento dei figli - e per la madre vita natural durante qualora inoccupata o impegnata in lavoro nero - , ed elargizioni che gli Enti locali distribuiscono a pioggia esclusivamente alle donne capofamiglia. Benefici che al padre, nei rari casi in cui è affidatario della prole, non vengono mai riconosciuti in maniera paritetica. Cosicché l'esercizio della potestà, prima di pertinenza del solo padre, passa tout alla madre nel 92% dei casi di separazione/divorzio.
La "colpa" uscita dal codice rientra nelle sentenze, stavolta in capo unicamente al marito/padre condannato a vita ad un "risarcimento" sotto forma di assegno di mantenimento e cessione in uso gratuito della sua proprietà in maniera definitiva.
Recita la legge " il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi… del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, … anche in rapporto alla durata del matrimonio,. dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Il riconoscimento alla moglie separata - che non fornisce più alcun tipo di contributo affettivo, domestico e di assistenza materiale - a mantenere in eterno lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a totale carico del marito, ed a beneficiare delle migliorie economiche e patrimoniali da quest'ultimo conseguite anche DOPO la separazione/divorzio, non è codificato da nessuna parte. Tale aberrazione risulta solo dalle sentenze emesse dai Tribunali della Repubblica, in nome del popolo italiano.
La casa coniugale, che la legge assegna al genitore convivente con la prole unicamente a beneficio di quest'ultima per evitarne lo sradicamento, diventa in pratica un godimento esclusivo e gratuito dell'assegnatario - indipendentemente dal titolo di proprietà - che può disporne a sua discrezione. C'è chi ospita i nuovi partners che via via si susseguono, chi l'abbandona per trasferirsi altrove mantenendone comunque l'assegnazione, chi l'affitta a terzi incamerandone il canone. Mentre l'ex marito - che spesso continua a pagarne il mutuo - vive in una monocamera in locazione, oppure ritorna presso i genitori non avendo altre possibilità.
Recita la legge: "il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi". Di fatto il "contributo" al mantenimento dei figli diventa esborso totale a carico del padre non affidatario: negli infrequenti casi di madri non affidatarie, raramente il giudice prescrive tale obbligo. Mentre il medesimo "contributo" viene azzerato riguardo l'istruzione e l'educazione dei figli: le modalità di esercizio dei diritti del padre si traducono nella formula del "diritto di visita" ai figli uniformemente calendarizzato in un pomeriggio a settimana, due week-end al mese, venti giorni d'estate, Natale e Pasqua ad anni alterni, come se si trattasse di lontani parenti.
Prosegue la legge sul divorzio: "Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento. Sono probabilmente milioni i ricorsi presentati nei confronti di genitori affidatari che disattendono le loro responsabilità e le condizioni dettate. Non siamo a conoscenza di un solo caso di cambio di affido dalla madre al padre (mentre esiste il contrario) motivato in tal senso. Anzi.
Quando il padre non affidatario rifiuta l'esclusivo ruolo di Bancomat che la prassi vigente gli assegna, e "pretende" di far valere i propri diritti e quelli del figlio, arriva puntuale la "punizione". Che consiste nella denuncia a suo carico di abusi di qualunque natura nei confronti dei figli. Si attiva così, presso il Tribunale per i Minorenni, un meccanismo infernale che dura anni, nel corso dei quali si fa finta di "accertare" quello che a tutti è già noto - ovvero che le accuse sono infondate e strumentali - attraverso perizie psicologiche, contro perizie, intervento degli assistenti sociali, incontri con i figli in presenza di "controllori". Il tutto in un clima di perenne disvalore e criminalizzazione della figura e del ruolo paterni. La relazione figlio/padre viene in tal modo definitivamente azzerata: l'obiettivo del genitore affidatario, grazie alla condiscendente complicità del "sistema" socio-giudiziario, è raggiunto. Alla perdita dei figli e dei ben, talora si aggiunge purtroppo la perdita della ragione: le cronache ci informano sempre più spesso di azioni estreme e terribili compiute da padri disperati, eufemisticamente etichettati come "soggetti deboli, depressi, incapaci di accettare la separazione voluta dalla moglie"….(sic)
Lo stravolgimento delle leggi vigenti e la crescente legittimazione di comportamenti irresponsabili posti in essere dal genitore affidatario, quali la progressiva estromissione dell'altro dalla gestione e dalla vita affettiva dei figli, sono all'origine della ben nota conflittualità legale e del conseguente forzato disinteresse - anche economico - di alcuni genitori non affidatari. Ed hanno determinato la necessità di introdurre modifiche nell'attuale normativa e prassi e giudiziaria.
Le Proposte di Legge
Da tre legislature le Associazioni di Genitori Separati chiedono un intervento del Parlamento. All'inizio della presente legislatura, sono state presentate al Parlamento quattro proposte di legge per la modifica delle attuali norme che regolano l'affido dei figli in caso di separazione/divorzio. Le prime tre sono molto simili e possono riassumersi nella PdL 66 - primo firmatario il deputato Vittorio Tarditi (FI) - elaborata dall'Associazione fiorentina Crescere Insieme, che introduce il rpincipio dell'Affido Condiviso. La quarta è la PdL 453 a firma del vicepresidente della Commissione Giustizia Paolo Cento (gruppo misto), elaborata dalla GESEF.
La principale innovazione presente nelle quattro proposte è il concetto che il minore è primariamente soggetto di diritti, e deve quindi essere garantito e tutelato il suo diritto a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori e con la loro area parentale, indispensabile per una equilibrata evoluzione psico-fisica. Si prevede quindi
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affidamento ad entrambi i genitori come condizione iniziale, fatte salve situazioni di reale e comprovato pericolo derivante dalla quotidiana vicinanza di uno di essi;
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elaborazione di un accordo/progetto di condivisione dei compiti di cura, redatto al di fuori del contesto giudiziario con eventuale supporto della mediazione familiare;
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mantenimento diretto del minore da parte di entrambi i genitori (come previsto dall'art. 147 c.c.), per capitoli di spesa;
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giurisdizione del luogo di origine o prevalente domicilio del minore;
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valutazione del godimento della casa coniugale nella regolamentazione economico-patrimoniale tra i coniugi
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ricorso a strumenti tecnologici di comunicazione a supporto delle frequentazioni, qualora i genitori abitino a distanze notevoli;
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sanzioni per l'inosservanza delle statuizioni, intesa come lesiva del diritto e della personalità dei figli.
I lavori parlamentari e il dibattito sul tema
Esattamente due anni fa, con gran squillo di trombe mediatiche, iniziano i lavori in Commissione Giustizia della Camera. Viene nominato un Comitato Ristretto per la disamina delle quattro Proposte di Legge ed incaricato il parlamentare Maurizio Paniz (FI) di redigere un testo unificato. Entro pochi mesi, si disse, sarà varata la nuova legge.
Alle trombe risponde un gran rullo di tamburi. Le corporazioni, interessate a mantenere lo status quo per evidenti interessi economici e di potere, scatenano una feroce campagna di opposizione.
Sedicenti esperti/e profetizzano - semmai fosse possibile - un disastroso incremento della conflittualità tra ex coniugi. Alcune patronesse della "Casa delle Donne" e dei Centri anti-violenza organizzano raduni di seguaci ovunque - anche nei bar - per propagandare l'assunto che la riforma è invocata esclusivamente da "padri piagnoni che non vogliano pagare gli alimenti". Le più "preparate" denunciano un rinnovato tentativo maschilista di sopraffare la donna-madre, azzerandone le faticose conquiste di emancipazione e parità.
Non basta: ci si dà molto da fare anche tra i referenti parlamentari. Arrivano in Commissione Giustizia proposte di legge di contrasto, presentate da esponenti variamente targati - C. 2344 Mussolini (AN), C. 2233 Lucidi (DS) e C. 2576 Mantini (Margherita)- , tendenti sostanzialmente a mantenere la situazione inalterata.
Ciononostante, dopo l'audizione di tutte le componenti interessate alla riforma - Associazioni di Genitori Separati, Magistrati, Avvocati, Operatori Sociali - nella primavera del 2002 il relatore Paniz presenta un primo testo unificato accettabile, che mantiene nelle linee essenziali l'impianto normativo suggerito dalle Associazioni di Genitori Separati.
Piovono gli emendamenti: quelli più ferocemente demolitori provengono dal centro-sinistra. Ma l'opposizione ad una radicale modifica sembra trasversale a tutte le forze politiche. Non solo dai referenti delle corporazioni professionali. Ma anche dalla "lobby rosa", rappresentante di quel potere ideologico-femminista che ha colonizzato alcune istituzioni chiave (magistratura, avvocatura, servizi sociali, centri anti-violenza, comunicazione mediatica, università), la cui funzionalità relativamente all'ambito della famiglia (e non solo) è inquinata da un pesante condizionamento discriminatorio contro il sesso maschile.
Il dibattito culturale e scientifico sul tema sortisce però un effetto insperato. Le voci fuori dal coro, costrette finora a sporadici sussurri dal political correctness, alzano il volume.
In qualunque inchiesta, intervista o salotto televisivo ciò che prima veniva spacciato per "tutela del soggetto debole", viene ora affrontato e ribadito per quello che è: la legittimata arroganza femminile di spremere quanto più possibile il partner. L'uso strumentale dei figli da parte della madre affidataria per esercitare potere, vendette e ricatti nei confronti dell'uono-padre è divenuto l'argomento principe. Il disastro sociale ed umano - a cominciare dai figli e dalle stesse madri - che la svalutazione del ruolo paterno e l'aprioristica demonizzazione dell'uomo-padre ha determinato, è ormai conoscenza acquisita.
Anche per la Magistratura. Nel gennaio del 2003 l'Associazione Nazionale Magistrati, attraverso un comunicato stampa, auspica che "le numerose iniziative di riforma in tema di diritto di famiglia, attualmente pendenti in Parlamento, possano in tempi ragionevoli completare il loro iter", rilevando altresì "la necessità che anche i problemi relativi alla modifica della normativa in tema di affidamento dei figli possano trovare rapida soluzione, con espresso riconoscimento dell'essenziale quanto irrinunciabile principio della bigenitorialità".
Sono le nostre parole. Oltre dieci anni di strenue battaglie da parte delle Associazioni di Genitori non sono passati invano. Stupisce però che a rivendicare la necessità di nuove norme siano proprio coloro che non sono stati capaci di applicare le vecchie nella maniera più adeguata.
I tempi sembrano quindi maturi per addivenire finalmente ad una seria riforma. Invece cosa fa il nostro legislatore? Ad aprile 2003 presenta in Commissione Giustizia un secondo testo emendato, detto Paniz 2, completamente depurato dei capisaldi. Non solo innocuo rispetto al mantenimento dello status quo, ma addirittura peggiorativo - se mai fosse possibile - dell'art. 155 c.c. che intendeva riformare!
Dove si determina che l'affido condiviso, qualora richiesto da un genitore, si applica solo dietro consenso dell'altro, fatta salva la discrezionalità del giudice per una diversa statuizione. In pratica viene stabilito per legge ciò che finora costituiva una mera prassi giurisprudenziale, in contrasto con le vigenti norme. Dalla padella alla brace!
Ricomincio da tre
Le reazioni sono immediate. Nel mese di maggio, il risultato delle elezioni amministrative determina per il centro-destra la perdita della Provincia di Roma. La batosta non è da poco. In una successiva tornata elettorale nel Nord Italia si continueranno ad annoverare perdite
Il 14 giugno 2003 le Associazioni dei Genitori Separati organizzano a Roma una manifestazione nazionale, la Million Dads March - un milione di padri in marcia -, in contemporanea con altri venti Paesi del mondo, per protestare contro le sistematiche discriminazioni subite dai padri nei tribunali. Nonostante il flebile risalto mediatico, in particolare della televisione, l'evento non passa inosservato. Viene prodotto e consegnato ai parlamentari interessati un documento unitario - cui ne seguiranno altri - nel quale si ribadisce la posizione del Movimento dei Genitori Separati (che diventerà poi Federazione) in merito ai presupposti cui una seria riforma deve essere ispirata. Come dire: non accettiamo di essere presi in giro.
Di solito sono le Associazioni che vanno ad elemosinare un incontro con i politici. Questa volta no. In pieno clima di vacanze estive, è l'on. Paniz a convocare singolarmente alcuni esponenti del Movimento per tastare e verificare la consistenza e la forza d'urto dell'associazionismo. E per giustificare il suo operato sulla base di una presunta mancanza di numeri in parlamento.
Non possiamo fare a meno di confrontare la rapidità con cui riforme di ben altra natura, funzionali ad interessi specifici e ristretti, sono state varate. Possibile che i numeri siano sufficienti solo in quei casi, e mancano invece quando si tratta di modificare situazioni sociali incancrenite da lustri? Constatiamo, una volta di più, l'abitudine a disattendere gli impegni nei confronti della cittadinanza assunti in campagna elettorale da entrambi gli schieramenti. Esattamente come nella precedente legislatura.
I risultati della verifica hanno forse destato qualche preoccupazione. L'on Paniz, subita la batosta sul cd divorzio breve che gli ha fatto rinunciare al mandato di relatore, il 3 dicembre scorso ha presentato in Commissione Giustizia - e con lui altri parlamentari - una serie di emendamenti al suo secondo testo di aprile che recuperano e per alcuni versi amplificano l'impostazione originale. In pratica un terzo testo. Come dire: ricomincio da tre. Ci rincuora constatare come alcuni esponenti del centro-sinistra - ad eccezione ovviamente della inamovibile lobby rosa - si siano allineati sulle medesime posizioni.
Aggiornamenti 2004
Le discussioni intorno al testo di legge, in Commissione Giustizia, vanno a rilento duranti i primi mesi dell'anno.
La seconda edizione della Million Dad's March, la marcia dei padri a Roma il 22 maggio, molto più affollata e con grande rilievo da parte dei media, e le elezioni amministrative in alcuni capoluoghi e regioni che segnano un'altra batosta per il centro-destra, scuotono finalmente il torpore.
Tra luglio e settembre si intensificano le sedute della Commissione, che registra una nuova ondata di emendamenti.
Il branco rosa, soprattutto ma non solo, riparte all'attacco e fa muro contro il principio del mantenimento diretto: l'abolizione dell'assegno, ovvero delle esose elargizioni che gli ex mariti sono condannati a pagare senza alcun rendiconto e verifica, proprio non va giù.
Il contenzioso, paludato da motivazioni mistificanti, gira che ti rigira si concentra qui: sui soldi. E si estende anche alla norma transitoria che consente l'applicazione della nuova legge alle separazioni/divorzi già sentenziati.
Altro punto contestato è la mediazione familiare extra giudiziale obbligatoria.
Si teme, ci raccontano, l'avviarsi di un lucroso business per i centri privati, dato che quelli pubblici non sono sufficienti. In realtà quello che si teme veramente è l'azzeramento del business per gli avvocati, che verrebbero esclusi dai procedimenti di separazione/divorzio laddove si radicasse la cultura della mediazione, ovvero la ricerca di un accordo preventivo per il superamento della conflittualità.
Il testo viene nuovamente limato in alcuni punti essenziali: è abolita la dicitura per capitoli di spesa riferita al mantenimento diretto, ma viene mantenuta la valutazione economica delle mansioni di cura per entrambi i genitori.
Temiamo che alla fine, se la coppia non raggiunge un accordo dettagliato sulle competenze economiche o se il figlio trascorrerà tempi più lunghi con un genitore (ad esempio la madre), l'assegno perequativo riferito alla disparità di reddito tornerà ad essere l'assegno di mantenimento tout court. E siamo daccapo a dodici.
Finalmente il 15 settembre il testo Paniz 3 viene licenziato dalla Commissione Giustizia, per essere inviato in Aula, Passando però dalla Commissione Affari Sociali, Lavori Pubblici (sic) e Affari Costituzionali. Sorprende che, per allungare i tempi, non sia stato richiesto anche il parere di un'altra dozzina di Commissioni, tra cui Trasporti, Sanità ecc. ecc…
L'ultima ha dato parere favorevole, con qualche osservazione, già nella prima seduta.
Nelle altre due Commissioni invece la presenza del branco rosa è consistente: le deputate del centro-sinistra hanno continuato ad affliggerci con argomentazioni trite e ritrite, cui ormai non rispondiamo neppure più, e che sembra non vengano ascoltate più da nessuno. E difatti promettono grandi battaglie in Assemblea.
La strategia funziona: bloccato nelle varie Commissioni, che rimandano le sedute o rinviano di volta in volta le conclusioni, il testo non approda in Aula per la discussione assembleare.
Ce la faremo prima della fine della legislatura?
L'assenteismo alle urne recentemente registrato è un segnale inequivocabile: la gente vuole le riforme promesse, non ce la fa più a convivere con leggi obsolete ed una sistema giudiziario che non riconosce alcun tipo di responsabilità civile per i danni determinati dai suoi operatori. Di qualunque colore sia la loro toga.
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Proposte di Legge delle Associazioni